Superbonus 110% e rampe per disabili- Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Ilma - pavimenti e rampe

Il Superbonus 110% può essere richiesto per sostenere anche opere collegate all’abbattimento delle barriere architettoniche: rampe, scale, ascensori.
la Legge di Bilancio 2021 infatti fa ricadere l’abbattimento delle barriere architettoniche nel Superbonus 110%. Possono rientrare nell’agevolazione tutti gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche nelle unità abitative e nei condomini, relativi sia a spazi residenziali che non (garage, cantine, ecc.).
Il MEF ha specificato che non è necessario che l’immobile sia posseduto e detenuto da persona con disabilità grave o ultrasessantacinquenne. Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche si può usufruire delle agevolazioni in modo indiretto, ovvero sconto in fattura o cessione del credito, per un massimo di spesa di euro 96.000

Il Decreto Rilancio originariamente non prevedeva l’accesso al Superbonus 110% per quelle opere destinate all’abbattimento le barriere architettoniche, ivi compresi tutti quegli interventi che permettono ai disabili di accedere normalmente agli ambienti. Può trattarsi ad esempio di ascensori da montare oppure di rampe per disabili da installare.

Grazie ai decreti che sono stati emanati in un secondo momento, Realizzando contestualmente altri interventi, detti trainanti, anche l’esecuzione di queste opere potrà essere detratta al 110%.

Quali opere rientrano nel Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche?

Nel Superbonus rientra la realizzazione di ogni strumento che, avvalendosi di robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per usufruire del Superbonus 110% è necessario eseguire almeno un intervento della categoria “trainante”, tra cui:

La rimozione delle barriere architettoniche può essere trainata nel 110% sia tramite un intervento trainante di Ecobonus (isolamento termico delle superfici opache o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente), sia tramite un intervento trainante di Sismabonus (intervento locale, miglioramento o adeguamento sismico).

Una volta svolto almeno uno degli interventi trainanti, si può eseguire anche gli interventi cosiddetti “trainati” (come da articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917):

L’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche quindi può essere trainato sia da un intervento trainante di Sismabonus (comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020) che da un intervento trainante di Ecobonus (comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020).

La Commissione finanze n. 5-05839 del 29/04/2021 ha specificato che la detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche spetta che sia presente o meno un ultrasessantacinquenne nel fabbricato.

Comunque, se opti per il 110%, non puoi servirti anche della detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.
Quale è il massimale di spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche?
La spesa massima detraibile per gli interventi di cui all’art.16 bis è stata stabilita in 96.000 €. Pertanto, nel caso di 110%, la detrazione non può superare i 105.600 €.

I suddetti 96.000 euro devono essere ripartiti quindi tra:

Un singolo condominio – o un gruppo di condomini – può decidere di sostenere tutte le spese attribuibili al superbonus 110% e beneficiare dell’agevolazione fiscale. Per decidere,è sufficiente una delibera a maggioranza semplice.

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche inoltre è possibile richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Ovviamente bisogna rispettare tutte le disposizioni in fatto di superamento delle barriere architettoniche previste dal DM 236/1989.

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