La marcatura CE delle strutture metalliche Ilma

Si sente spesso parlare della marcatura CE dei prodotti senza conoscerne i principi fondamentali, anche quando ciò costituisce un requisito obbligatorio.
L’intento di questo articolo è fornire al lettore i rudimenti dell’argomento, e offrire spunti sulla materia da approfondire. Innanzitutto la marcatura CE costituisce una attestazione da applicare al prodotto in quanto tale, a seguito della emanazione di direttiva da parte della Comunità Europea. Le strutture metalliche rientrano nella direttiva dei prodotti da costruzione come definito dal regolamento europeo UE 305/2011, e quindi sono assoggettate a tale adempimento.

É bene precisare sul fatto che una direttiva sia una delle fonti dei diritti dell’Unione Europea adottata del Parlamento Europeo per l’assolvimento degli scopi previsti dai trattati, per perseguire un obiettivo di armonizzazione delle normative europee degli stati membri. Una direttiva non può essere applicata parzialmente, essa è vincolante per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire.

La direttiva si distingue dai regolamento in quanto questo di deve applicare direttamente agli stati membri, mentre la direttiva deve essere prima recepita, successivamente devono essere adottate misure di portata nazionale che consentano di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva.

La direttiva in oggetto è la 89/106/CEE, che è stata recepita in Italia attraverso il DPR n.246/93. In ambito nazionale, le norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), richiamano espressamente il requisito della marcatura CE al par 11.3, oltre che la UNI EN 1090 (norma a supporto della marcatura CE) al par. 4.2, in cui si stabilisce che tale norma deve essere applicata anche per gli aspetti non direttamente legati alla marcatura CE: cantiere, tolleranze di montaggio, trattamenti protettivi, controlli, e classi di esecuzione.Marcatura CE

La marcatura CE delle strutture metalliche

Un altro concetto fondamentale è che la marcatura CE è una attestazione a cura del fabbricante per i prodotti immessi sul mercato all’interno della Comunità Europea. Questo significa che un produttore di strutture metalliche, prima di immettere una struttura metallica sul mercato nazionale italiano o all’interno della Comunità Europea, deve avere i requisiti per apporre il marchio CE. Lo scopo è facilitare lo scambio e la commercializzazione dei prodotti all’ interno degli stati membri dell’ unione europea, in cui permangono leggi e regolamenti nazionali, a tutela dell’acquirente o utilizzatore finale.

É interessante notare che l’apposizione della marcatura CE su un prodotto si basa su un’autodichiarazione del fabbricante che se ne assume tutta la responsabilità, in cui si dichiara di rispettare tutti i requisisti previsti dalla Unione Europea: 93/465/CEE. Naturalmente l’ utilizzo improprio o ancora peggio la contraffazione comporta multe e procedimento penale variabile a seconda della gravità.
In pratica il costruttore o colui che immette un prodotto sul mercato deve essere in grado di dimostrare che sono stati adottati processi di fabbricazione e controlli per assicurare che le caratteristiche del prodotto siano costanti e conformi rispetto quanto progettato e dichiarato.
Rientrano in tali processi:

Importante sottolineare inoltre che l’apposizione della marcatura CE implica una serie di controlli a monte: riguardo i materiali adottati, riguardo il processo di costruzione ivi inclusi la manutenzione dei macchinari, e infine controlli finali prima della installazione o consegna al cliente. Lo scopo della marcatura è tutelare gli interessi del cliente e degli utilizzatori del prodotto soprattutto in relazione alla salute e alla sicurezza, come previsto dalle direttive e dai regolamenti comunitari applicabili. Tutti i requisiti devono essere poi riportati all’interno di apposito fascicolo tecnico a disposizione delle autorità competenti, per provare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici previsti.

La marcatura CE di un prodotto implica da parte del produttore la conformità alle direttive europee, attraverso il rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle direttive. Da un punto di vista giuridico tale approccio riveste una novità importante visto che un prodotto marcato CE può essere contestato solo se si trova in violazione dei requisiti della direttiva di riferimento. In altre parole i legislatori hanno sostituito l’onere della prova con il rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle direttive.

É fondamentale essere a conoscenza che la marcatura CE è apposta dal fabbricante del prodotto, ma è validata solo a seguito dell’esito positivo di prove o controlli effettuati da parte di ente terzo indipendente. Ovvero tale autocertificazione (marcatura CE) deve essere valutata da organismi notificati esterni che controllano a campione la conformità ad una norma ben specifica ovvero la UNI EN 1090-1 (poi suddivisa in parte 2 per i prodotti in acciaio e parte 3 per i prodotti in alluminio).

Dopo la certificazione l’organismo di certificazione – o ente terzo – pianifica degli audit periodici di sorveglianza per assicurare la continuità. La funzione dell’ente terzo è assicurare che il prodotto immesso sul mercato (all’interno degli stati membri della UE) rispetta i requisiti previsti dall’Unione Europea attraverso le direttive senza dover eseguire ulteriori prove o controlli sul prodotto.
Oltre all’apposizione della marcatura CE è previsto il DOP, ovvero la “dichiarazione di prestazione”, in sostituzione della dichiarazione di conformità.
Tale documento contiene la destinazione d’uso del prodotto, (previsto da norma armonizzata) le caratteristiche prestazionali in conformità ai requisiti applicabili, e tutti gli elementi utili per la rintracciabilità.
Quando si possiede la marcatura CE, nessun Paese membro può ostacolare immissione nel proprio mercato nazionale.

Lascia un commento